Dal primo gennaio 2020 le spese sanitarie e gli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986 (TUIR) da portare in detrazione IRPEF al 19% nella dichiarazione dei redditi (730 e Unico), devono essere pagate con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque tracciabili. Lo prevede la Legge di Bilancio, all’articolo 1 commi 679-680 della Legge 160/2019.
Le uniche eccezioni, riguardano le spese mediche effettuate in farmacia, presso la sanitaria o dall’ottico (medicinali e dispositivi medici) che potranno continuare ad essere detratte anche se pagate in contanti (al Fisco i dati tracciati arriveranno comunque, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, tramite scontrino parlante), così come le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate con il SSN. Per le prestazioni effettuate presso ospedali e strutture pubbliche sarà necessario pagare con metodo tracciabile.
Per i pagamenti delle spese sanitarie effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà necessario conservare i documenti cartacei per cinque anni.
Questo significa, ad esempio, che se si paga con il bancomat una delle spese sanitarie che prevedono l’utilizzo di un metodo tracciabile, non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma anche la copia del pagamento POS o un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto. L’importante è fornire al Fisco, per poter accedere alle detrazioni IRPEF del 19%, una prova dello strumento tracciato utilizzato. A tal fine è consigliabile far inserire nella fattura rilasciata da parte dell’operatore sanitario con quale sistema è stato effettuato il pagamento.
Importante: d’ora in poi chi paga deve corrispondere a chi usufruisce dello sconto fiscale, ovvero la carta o il conto da cui si effettuano i bonifici devono essere intestati a chi ha effettuato la visita medica o un’altra prestazione medica.
Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati
Sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, rientrando quindi nelle nuove disposizioni di legge, oltre alle spese sanitarie, anche:
- gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili,
- spese per istruzione,
- spese funebri,
- spese per l’assistenza personale,
- spese per attività sportive per ragazzi,
- spese per intermediazione immobiliare,
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede,
- erogazioni liberali,
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico,
- spese veterinarie,
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni,
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.