Gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) sono entrati in vigore dal Modello Unico 2019 redditi 2018 ed hanno sostituito gli Studi di Settore.

Sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d’imposta.

Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano “affidabili” sono previsti significativi benefici premiali.

A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell’indice sintetico solo in presenza dell’anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:

  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio compreso tra 1 e 5. Essi si riferiscono, in particolare, alle fattispecie in cui vengono rilevate situazioni anomale di carattere contabile o dichiarativo, modulate in relazione alla loro gravità. Il punteggio 1 rileva la maggiore gravità dell’anomalia, il punteggio 5 la gravità più lieve.
  • indicatori elementari che, in presenza dell’anomalia, assumono un punteggio pari a 1. Si tratta di fattispecie dichiarative considerate di particolare gravità.

Gli Isa non si applicano per i periodi d’imposta in cui il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività;
  • non si trova in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  • dichiara ricavi (articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e del Tuir), o compensi (articolo 54, comma 1, del Tuir), di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • si avvale del regime forfettario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • esercita due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa sull’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (tali soggetti sono comunque tenuti alla compilazione del modello Isa).
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