Il D.L. n.98/2011 convertito nella L. 111/2011 ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.
Il nuovo regime è stato applicato dal 1° gennaio 2012 e prevede il pagamento, da parte del contribuente, di un’imposta forfettaria del 5% del reddito dichiarato.

La possibilità di poter aderire a questo regime è cessata al 31 dicembre 2015 perché dal 01 gennaio 2016 sarà possibile scegliere soltanto il regime forfetario.

Rimarranno in questo regime soltanto coloro che ne stanno usufruendo fino al completamento dei 5 anni previsti o fino al 35° anno di età.

Il regime prevedeva i seguenti requisiti, di cui all’art.1, comma 96-99 L.244/07:

• fatturato inferiore ad € 30.000,00

• assenza di dipendenti o collaboratori

• impiego di beni strumentali di valore complessivo non superiore a € 15.000,00 come somma degli acquisti dell’ultimo triennio

e i seguenti limiti:

• il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti l'inizio attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d'impresa anche in forma associata o familiare

• l’attività da esercitare non deve essere prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro autonomo o dipendente (fatta eccezione nel caso in cui il dipendente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà)

• in caso di prosecuzione di attività d’impresa svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ad € 30.000,00

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